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Con la legge n. 17/2003 sono state introdotte importanti semplificazioni per gli elettori portatori di handicap che hanno diritto al voto assistito, cioé coloro che - per ragioni di grave infermità - hanno diritto di essere accompagnati all'interno della cabina elettorale da un altro elettore, al fine di poter validamente esprimere il proprio voto. Per agevolare l'accesso al voto assistito il legislatore ha introdotto la possibilità, per l’elettore affetto da grave infermità, di richiedere al Comune di iscrizione elettorale l’apposizione di un timbro sulla tessera elettorale personale che attesti il diritto permanente all’esercizio del voto assistito, evitando così la necessità di richiedere le certificazioni mediche in occasione di ogni tornata elettorale. Il timbro riporta una dicitura codificata che non viola il diritto alla tutela dei dati personali dell'elettore, e viene apposto dall’Ufficio Elettorale su domanda corredata dalla documentazione sanitaria rilasciata dall'ASL attestante esplicitamente che l’elettore è impossibilitato ad esercitare autonomamente il diritto di voto. Le certificazioni mediche richieste a tale scopo alle competenti sedi dell'Azienda Sanitaria Locale, dovranno essere rilasciate immediatamente e gratuitamente, nonché in esenzione da qualsiasi diritto o applicazione di marche. Nel caso in cui la richiesta dell'annotazione permanente venga presentata da elettore non vedente è sufficiente l'esibizione del libretto nominativo di pensione rilasciato dall'I.N.P.S. (in precedenza dal Ministero dell'Interno) nel quale sia indicata la categoria "Ciechi Civili" e uno dei relativi codici attestanti la cecità assoluta (06, 07, 10, 11, 15, 18, 19). Si precisa infine che, in base al D.P.R. 445/2000, l’istanza per ottenere l’apposizione del timbro permanente sulla tessera elettorale personale potrà essere presentata anche da persona diversa dall’interessato purché in possesso di delega su carta semplice, fotocopia del documento di identità dell’interessato e, ovviamente, della tessera elettorale dell’interessato in originale.

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Argomenti:Pagina aggiornata il 20/03/2024


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