L'art. 1, comma 639, L. 147/2013 ha istituito con decorrenza 01/01/2014 l'Imposta unica comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La componente riferita ai servizi si articola poi nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.
La riscossione della TARI dovuta dai contribuenti per l’anno 2023 avverrà mediante il versamento di:
- n. 1 rata di acconto, con scadenza 31 luglio 2023, in misura pari al 50 per cento della somma dovuta dal contribuente a titolo di TARI 2021 sulla base delle tariffe approvate per l’anno 2023;
- n. 1 rata a saldo, con scadenza 31 gennaio 2024, a conguaglio di quanto effettivamente dovuto a titolo di TARI per l’anno 2023 sulla base delle tariffe coma sopra determinate e sulla base dell’occupazione effettivamente posta in essere dal contribuente, al netto di quanto dovuto a titolo di acconto, secondo le modalità di pagamento previste dal comma 688 dell’art. 1 della L. 147/2013, così come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. b) del D.L. 6 marzo 2014 n. 16 convertito in Legge 2 maggio 2014 n. 68
Si veda normativa di settore
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